Regolamenti
Regolamento interno ad integrazione dello Statuto
disciplina gli aspetti organizzativi interni, così come i diritti e i doveri per identificare e determinare i ruoli delle persone che a qualsiasi titolo operano per nome e per conto dell’Associazione.
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E PROBIVIRI
- Art. 1 - RINNOVO DELLE CARICHE ELETTIVE
- Art. 2 - CANDIDATURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Art.3 - CANDIDATURE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- Art. 4 - DIRITTO DI VOTO
- Art 5 - COMMISSIONE ELETTORALE
- Art.6 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO
- Art.7- CONSIGLIO DIRETTIVO
- Art 8 - PUBBLIC. DEI RISULTATI ELETTORALI E PROC. DEGLI ELETTI
- Art.9 – RICORSI
- Art. 10 - NORME GENERALI RELATIVE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE
- Art. 11 – MODIFICHE
- Comma 1: Il candidato Presidente presenta la propria Squadra composta da Segretario, Tesoriere e altri quattro candidati che lo appoggiano.
- Comma 2: Il candidato consigliere si può presentare singolarmente senza appoggiare nessuna squadra, qualora venga eletto sarà sua facoltà accettare o meno la carica elettiva in seno alla squadra vincente
- Comma 1: Possono candidarsi per il Consiglio Direttivo tutti i Soci ordinari che:
- Risultino in regola con il versamento della quota associativa degli ultimi tre anni, compreso quello in corso
- Non risultino decaduti dalla carica associativa
- Comma 2: La candidatura dovrà essere ufficializzata al Presidente in carica mediante richiesta scritta, con accluso curriculum professionale e piano degli obiettivi per i tre anni di carica (modulistica disponibile sul sito web)
- Comma 3: Le candidature verranno raccolte dal Presidente inderogabilmente entro le ore 24 di una data stabilita dal direttivo.
- Comma 4: L’accettazione della candidatura verrà comunicata attraverso formale notifica da parte del CD
- Comma 5: Non sarà eleggibile e, se eletto, sarà dichiarato decaduto il candidato che abbia utilizzato a fini personali elettorali dati e strumenti dell’associazione
- Comma 6: Le candidature saranno visibili sul sito web per la consultazione da parte dei Soci
- Comma 1: Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri votati dai soci, la cui carica triennale decade con la carica del CD
- Comma 2: Possono assumere la carica di Probiviro soltanto coloro che siano presentati da almeno dieci Soci, siano in regola con il pagamento delle quote associativa degli ultimi cinque anni compreso l’anno in corso.
- Comma 3: Ogni Socio ha diritto ad esprimere un numero di preferenze pari a quello dei posti resisi vacanti nel Collegio dei Probiviri.
- Comma 4: Le candidature saranno visibili sul sito web per la consultazione da parte dei Soci
- Comma 5: Nelle cariche elettive dovranno essere presenti almeno 4 candidati, per scelta di elezione ampia e democratica
- Comma 6: In caso di parità di preferenze, l’incarico di Componente del Collegio dei Probiviri verrà assegnato al Socio con più anni complessivi di iscrizione a SIAN:
- Qualora questo requisito non permetta l’assegnazione dell’incarico, deciderà insindacabilmente il Comitato Direttivo entrante, nella sua prima riunione, in base ai curricula presentati dai candidati
- Comma 7: In caso non venga raggiunto il numero necessario per i Componenti del Collegio dei Probiviri si provvederà ad indire una nuova campagna di elezione unicamente per il numero di componenti mancanti.
- Comma 1: L’esercizio del diritto di voto potrà essere espresso solo qualora il socio ordinario sia iscritto alla Società entro novanta giorni dalla data delle elezioni attraverso voto telematico.
- Comma 2: Trenta giorni prima delle elezioni, il socio ordinario riceverà il link di collegamento all’indirizzo di posta elettronica comunicato all’atto dell’iscrizione, per:
- Visionare le candidature, i curriculum e gli obiettivi programmatici dei candidati
- Votare per i candidati al Consiglio Direttivo (Art. 17 comma 3/b dello Statuto).
- Votare per il Collegio dei Probiviri. (Art. 17 comma 3/b dello Statuto)
- Comma 3: Il voto per via telematica si chiuderà tassativamente entro le ore 24 del giorno stabilito dal Comitato Direttivo uscente e almeno trenta giorni prima dell’Assemblea societaria.
- Comma 1: La Commissione Elettorale è composta dal Presidente USCENTE e da due Scrutatori.
- Tutti i Soci possono proporsi quali componenti della Commissione Elettorale presentando domanda al Presidente, al quale compete la loro nomina.
- I due scrutatori verranno individuati dal Presidente uscente in base agli anni di iscrizione a SIAN.
- Comma 2: Il ruolo di Presidente della Commissione Elettorale o di Scrutatore è incompatibile con quello di candidato. Nel caso il presidente si ricandidi sarà scelto tra i membri un altro Presidente della commissione.
- Comma 3: La Commissione Elettorale provvederà alla preparazione di tutta l’attività necessaria per l’espletamento del voto ed alla redazione del verbale delle elezioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Probiviri.
- Comma 4: Per la votazione via telematica la commissione elettorale sarà supportata dal webmaster e/o da professionisti esterni
- Comma 5: I verbali delle elezioni verranno depositati presso la sede legale dell’Associazione, e messi agli atti per i Soci Ordinari sul Sito dell’Associazione
- Comma 1: Le operazioni di scrutinio verranno svolte dalla Commissione Elettorale
- Comma 2: Le votazioni con modalità telematica verranno coadiuvate dal curatore Web in presenza della Commissione Elettorale, procedendo a documentare:
- Il numero delle schede consegnate agli elettori
- Il numero delle schede rese dagli elettori
- Il numero delle schede aperte ma non risposte
- Il numero delle schede non aperte
- Comma 3: La Commissione elettorale procede allo spoglio delle schede rese PER VIA TELEMATICA e porta a compimento le operazioni di scrutinio senza soluzione di continuità
- Comma 4: Tutte le operazioni di scrutinio verranno verbalizzate e messe agli atti
- Comma 5: Nel verbale dovranno risultare:
- Il numero delle schede consegnate agli elettori
- Il numero delle schede rese dagli elettori
- Il numero di schede aperte ma non rese
- I voti validamente espressi
- I voti nulli
- Gli eventuali voti non espressi
- Comma 5: Le operazioni di scrutinio delle elezioni verranno conservate presso la sede legale dell’Associazione
- Comma 1: Lo svolgimento delle operazioni di scrutinio avverranno almeno trenta giorni prima dell’Assemblea societaria
- Comma 2: In caso di parità di preferenze tra i candidati consiglieri, il mandato verrà assegnato al Socio con più anni complessivi di iscrizione a SIAN.
- Comma 1: La Commissione elettorale verifica e verbalizza i risultati pervenuti.
- Comma 2: Gli eletti verranno avvisati tramite e-mail subito dopo lo spoglio delle votazioni elettorale dal Presidente di commissione.
- La pubblicazione dei risultati delle elezioni verranno divulgate sul sito SIAN
- La proclamazione avverrà in corso dell’Assemblea Soci
- Comma 3: Il nuovo Consiglio Direttivo si considera insediato a seguito della nomina delle rispettive cariche consigliari. Fino al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo resta in carica il consiglio uscente.
- Comma 4: In caso non fosse possibile eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, resta in carica provvisoriamente il Consiglio Direttivo uscente per un periodo non superiore ai novanta giorni entro il quale dovrà essere convocate nuove elezioni
- Comma 1: I ricorsi inerenti il rinnovo delle cariche associative dovranno essere presentati entro trenta giorni dalle elezioni con formale richiesta al Presidente della commissione elettorale.
- Comma 2: Sui ricorsi presentati si esprimerà il Presidente della commissione elettorale.
- Comma 1: Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti di altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che il prestigio della Società Scientifica come da regolamento Codice Etico
- Comma 2: La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dallo Statuto.
Le future modifiche al Regolamento possono essere apportate con maggioranza semplice del Consiglio Direttivo e rese disponibili sulla home page associativa.
COMPETENZE SPECIFICHE DEL REFERENTE OPERATIVO REGIONALE (ROR), REFERENTE DI SEZIONE REGIONALE (R/I) E COORDINATORE DEI ROR
In conformità a quanto previsto dall’ Art. 15 dello Statuto della Società Infermieri Area Nefrologica (SIAN), possono essere istituite le Sezioni Regionali dell’Associazione coordinate da un Referente Operativo Regionale (ROR) nominato e deliberato dal Consiglio Direttivo come da Art. 26 dello Statuto.
DEFINIZIONE
- Art. 1 – REFERENTE OPERATIVO REGIONALE
- Art. 2 - REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI
- Art.3 - OBIETTIVI ROR
- Art. 4 - ATTIVITÀ PREVISTE
- Art. 5 - PARTECIPAZIONE AD EVENTO CONGRESSUALE
- Art. 6 - REFERENTE DI SEZIONE REGIONALE
- Art. 7 - OBIETTIVI DEL REFERENTE DI SEZIONE REGIONALE
- Art. 8 - COORDINATORE NAZIONALE DEI ROR
- Art. 9 – RISERVATEZZA
- Comma 1: IL ROR è un organo intermedio all’interno della Società SIAN, costituito per promuovere attività associative, di formazione e ricerca a livello locale
- Comma 2: Sul piano scientifico e finanziario è subordinato al Consiglio Direttivo e al Tesoriere
- Comma 3: Sul piano professionale deve essere un Professionista Sanitario che svolge le proprie attività in modo diretto o indiretto nell’ambito dell’assistenza nefrologica ed essere un membro regolarmente iscritto alla Società
- Comma 4: Sul piano operativo a monte: si interfaccia con il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico, la Segreteria e il Coordinatore dei ROR
- Comma 5: Sul piano operativo a valle: si interfaccia con Soci, Infermieri, Coordinatori dei servizi di Nefrologia, Emodialisi, Dialisi Peritoneale, Area Trapianti, Ambulatori nefrologici, Servizi pediatrici (se presenti) ed altre strutture pubbliche o private che operino nell’area nefrologica territoriale
- Comma 6: il ROR intraprende rapporti funzionali con Infermieri, Operatori Sanitari, Dietisti, Assistenti Sociali e altre figure di funzione pubblica.
- Comma 1: il ROR ha l’obbligo di riservatezza come da Statuto (Art. 12) e Codice Etico SIAN, inoltre deve:
- Saper ascoltare
- Saper informare
- Adattarsi all’organizzazione
- Collaborare con i professionisti con cui si interfaccia
- Stimolare le attività di gruppo
- Motivare le persone
- Rappresentare un modello di promozione al miglioramento
- Rispettare e diffondere il regolamento e lo Statuto SIAN
- Perseguire la Mission societaria rispettando gli organi statutari
- Comma 1: collabora con il Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico della Società, nella definizione degli obiettivi formativi generali e specifici
- Comma 2: promuove in Italia una rete operativa per lo scambio attivo di informazioni, lavori, relazioni dall’associazione ai coordinatori dei centri dialisi sul territorio nazionale
- Comma 3: promuove attività associative, di formazione e ricerca a livello locale
- Comma 4: conduce, dietro richiesta del Comitato Scientifico, indagini conoscitive sui bisogni formativi, alla diffusione di nuove conoscenze ed informazioni, allo scopo di favorire l’educazione continua, lo sviluppo e il miglioramento professionale dei professionisti coinvolti nell’assistenza in ambito nefrologico.
- Comma 5: divulga ai coordinatori nefrologici presenti sul proprio territorio Regionale gli aggiornamenti provenienti da SIAN
- Comma 6: rileva i bisogni formativi specifici nell’area territoriale di sua competenza
- Comma 7: incoraggia la comunicazione e la collaborazione tra i referenti regionali
- Comma 1: Organizza, pianifica, mette in pratica gli obiettivi e le indicazioni della segreteria Nazionale a livello Regionale
- Comma 2: Crea una rete efficiente di comunicazione tra tutti i servizi nefrologici presenti nel proprio territorio, individuando quando possibile un referente infermiere in ogni Unità Operativa:
- Stimola la partecipazione attiva dei coordinatori presenti nei vari servizi del territorio regionale di competenza
- Collabora nella gestione delle attività formative regionali
- Collabora alla diffusione delle procedure, protocolli e linee guide aggiornate
- Comma 3: Rileva le necessità formative degli operatori e coordinatori delle strutture Nefrologiche pubbliche e private presenti nella regione
- Comma 4: Aggiorna, monitora attivamente il data-base dei contatti dei coordinatori regionali e/o dei referenti individuati
- Comma 5: inoltra prontamente le informazioni e gli aggiornamenti al Consiglio Direttivo
- Comma 1: Ogni anno il CD chiede al ROR l’aggiornamento del proprio Curriculum Vitae e, in base alle competenze acquisite, di partecipare attivamente in alcune sezioni del Congresso Nazionale come moderatore, relatore o membro della commissione scientifica per la valutazione degli abstract e poster in sede congressuale, sulla base dell’impegno assunto, la società garantisce il rimborso viaggio, pernottamento nella giornata cui è invitato ma non iscrizione a tutto il congresso. Se l’impegno è superiore alle due giornate è garantita anche l’iscrizione al congresso.
- Comma 2: Per la partecipazione al Congresso il ROR potrà fare richiesta del Grant formativo messo a disposizione dalla società.
- Comma 3: annualmente viene analizzata la condotta dell’attività del ROR e riconosciuto un invito al Congresso Nazionale:
-
- ROR che si distingua per aver particolarmente contribuito alla divulgazione e conoscenza della Società
- ROR con tangibili iscrizioni effettuate nella propria regione (con una quota di almeno 10 iscrizioni annue)
- ROR che abbia portato idee/ progetti, collaborazione e relazione/docenza negli eventi formativi della propria regione a nome e per conto della Società.
- Comma 1: Il Referente della sezione regionale può essere un Socio che per: interesse, attitudine, predisposizione, capacità, voglia di mettersi in gioco, che abbia il desiderio di condurre in rappresentanza della società SIAN una sezione regionale contribuendo ad incrementare il numero di soci regionali nella propria regione
- Comma 2: può NON essere il Referente Operativo Regionale, con compiti esecutivi ed obiettivi diversi.
- Comma 1: Il R/I deve fornire degli obiettivi specifici annuali da raggiungere, espressi e condivisi con il Consiglio Direttivo come da regolamento interno SIAN
- Comma 2: Può godere di autonomia “finanziaria” qualora raccolga Sponsor per i corsi di formazione regionale intrapresi, ogni residuo finanziario va gestito e fatturato attraverso l’agenzia di riferimento della Società.
- Comma 1: Il coordinatore dei ROR viene scelto e nominato tra i componenti del CD, rimane in carica per tre anni sino al rinnovo delle cariche organizzative interne alla Società.
- Comma 2: Ha la funzione di coordinamento di tutti i ROR con o senza sezioni regionali, mantiene il collegamento con il Consiglio Direttivo ed i rappresentanti regionali, con funzione di:
- Predisporre ed aggiornare l’elenco dei referenti regionali e/o di sezione nominati dal CD
- Richiedere l’aggiornamento dei Curriculum Vitae in formato europeo dei ROR e trasmettere i dati alla segreteria SIAN e al CD
- Rilevare le proposte inoltrate dai ROR e dagli eventuali R/I presentandole al CD
- Supportare i Referenti Operativi e/o di Sezione regionale al raggiungimento degli obiettivi annuali definiti e accettati dal CD
- Comma 1: Per Informazioni riservate si intendono tutte le notizie, i fatti, i dati a cui si accede o si viene a conoscenza direttamente o indirettamente, in ragione della collaborazione con SIAN.
- Comma 2: Per documenti riservati si intendono tutti i fascicoli, i progetti, le informazioni preparatorie, gli elaborati, nonché tutti i dati e le informazioni in esso contenute, a cui si ha accesso direttamente o indirettamente, in ragione delle attività di collaborazione con SIAN.
REGOLAMENTO COMITATO SCIENTIFICO
Comma 1: Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive per l’attività del Consiglio Direttivo, per quanto previsto all’Art. 25 dello Statuto, formula proposte e dà pareri in relazione all’attività scientifica, progetti di ricerca e di formazione.
- Comma 1: Il CS è istituito dal Consiglio Direttivo SIAN tra i Soci ordinari/onorari in regola con il pagamento della quota annuale associativa formato da un numero variabile di Soci, di cui:Il Presidente
- Il coordinatore del comitato eletto dal CD
- I referenti dei gruppi di interesse
- Un numero congruo di soci esterni
- Comma 2: La designazione dei componenti e l’individuazione del Coordinatore del Comitato Scientifico avviene per maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo SIAN.
- Comma 1: Al CS oltre alle funzioni sopra indicate all’Art.1, compete la proposta, la valutazione e la realizzazione di:
- Iniziative di studio di ricerca in ambito nefrologico
- Iniziative di formazione e informazione e divulgazione scientifica
- Documenti di indirizzo di carattere scientifico, manuali, testi da pubblicare e diffondere
- Comma 2: Collaborare con il Consiglio Direttivo per elaborare linee strategiche atte allo sviluppo di progetti scientifici proposti dagli organi Nazionali:
- Supportare dal punto di vista metodologico, i gruppi di ricerca di SIAN
- Favorire la formazione scientifica dei Soci
- Comma 3: Valutare la qualità, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, dei Documenti prodotti dai Gruppi di lavoro societari e/o inter societari (linee guida cliniche e organizzative, raccomandazioni di “buone pratiche”, ecc.), anche avvalendosi del parere eventuale di referee esterni
- Comma 4: Partecipare alla diffusione dei risultati conseguiti nelle attività di ricerca scientifica e supportare l’implementazione dei risultati nella pratica clinica
- Comma 5: Fornire al Consiglio Direttivo proposte e suggerimenti di attività di interesse scientifico, nella fase di preparazione dei Congressi Nazionali SIAN.
- Comma 1: Il Coordinatore del CS, rapportandosi con il Consiglio Direttivo, convoca a necessità ed almeno una volta all’anno il Comitato Scientifico, definendo l’ordine del giorno in merito a:
- Proposte, organizzazione, realizzazione e sviluppo degli aspetti scientifici nel corso dell’anno
- Criteri di valutazione della produttività scientifica basati su parametri bibliometrici dichiarati e validati internazionalmente e sui criteri più idonei per valutare la specificità dei temi peculiari nell’assistenza dei pazienti con Malattie Renali Croniche
- Valutazione di progetti e conseguente istituzione di gruppi dedicati, con nominativi proposti dal CS e/o istituzione di manifestazione di interesse e conseguente approvazione del Consiglio Direttivo SIAN.
- Comma 2: Le delibere del CS sono prese a maggioranza dei presenti:
- Entro sette giorni dalla riunione del CS, il Segretario nazionale e il CD dovranno acquisirne il verbale da inserire agli atti.
- Quesiti e valutazioni presentati del Consiglio Direttivo SIAN al CS, dovranno essere evasi dal Coordinatore entro e non oltre i sessanta giorni dalla richiesta, attraverso relazione scritta da inserire agli atti
- Comma 3: I verbali del Comitato Scientifico saranno custoditi in una apposita cartella dedicata.
Il Comitato Scientifico può avvalersi di esperti esterni e rappresentanti di Enti e Istituzioni, al fine di acquisire dati e informazioni ritenuti utili per l’attività da svolgere.
- Comma 1: Per Informazioni riservate si intendono tutte le notizie, i fatti, i dati a cui si accede o si viene a conoscenza direttamente o indirettamente, in ragione della collaborazione con SIAN. Per documenti riservati si intendono tutti i fascicoli, i progetti, le informazioni preparatorie, gli elaborati e tutti i dati e le informazioni in esso contenute, a cui si ha accesso direttamente o indirettamente, in ragione delle attività di collaborazione con SIAN.
- Comma 2: I Membri del Comitato Scientifico sono tenuti a trattare con la massima riservatezza ogni documento ricevuto o presentato nel corso dell’incarico e a non divulgare alcuna informazione o dato che non sia pubblicamente accessibile attenendosi scrupolosamente al Codice Etico.
I membri del CS non possono ricevere alcuna retribuzione, salvo il rimborso certificato delle spese per la partecipazione alle riunioni
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto Nazionale della SIAN.
Le future modifiche al Regolamento possono essere apportate con maggioranza semplice del Consiglio Direttivo e rese disponibili sulla home page associativa.
DISCIPLINARE TECNICO delle INIZIATIVE FORMATIVE E/O EDUCAZIONALI REGIONALI
- Art. 1 - SCOPO DEL DISCIPLINARE
- Art. 2 - ASPETTI SCIENTIFICI
- Art. 3 - TEMPI E MODALITÀ DI RICHIESTA
- Art. 4 - DATA E DURATA DELL’EVENTO
- Art. 5 – SEDE
- Art. 6 - AGENZIA CONGRESSUALE
- Art. 7 - CREDITI FORMATIVI PROFESSIONI SANITARIE
- Art. 8 - COMPITI DELL’AGENZIA CONGRESSUALE
- Art. 9 - COPERTURA BUDGET EVENTO
- Art. 10 - LINEE GUIDA PER OSPITALITÀ FACULTY
- Art. 11 - QUOTE DI ISCRIZIONE
- Art. 12 - GESTIONE AMMINISTRATIVA
- Art. 13 - EVENTI SIAN ALL’INTERNO DI ALTRI EVENTI SCIENTIFICI
- Art.14 – MODIFICHE
- Comma 1: Le norme riportate hanno lo scopo di regolamentare le modalità procedurali degli eventi formativi/educazionali organizzati dalle Sezioni Regionali/Interregionali (R/I) di SIAN. Ogni Sezione potrà organizzare eventi anche “consorziandosi” con altre Regioni limitrofe e/o affini, previa richiesta ed espressa delibera favorevole del Consiglio Direttivo (CD)
- Comma 2: Il ROR deve contattare l’agenzia di riferimento SIAN per l’organizzazione dell’evento e per preparare un piano di fattibilità consono, prima di presentare richiesta di autorizzazione al CD.
- Comma 1: Gli eventi devono essere caratterizzati da un programma scientifico qualificante in linea con i principi e i valori che ispirano la Società.
- Comma 2: Gli aspetti scientifici degli eventi delle Sezioni sono in capo al Comitato Scientifico (CS) con autorizzazione del CD.
- Comma 3: Il ROR è il Responsabile scientifico dell’evento e nel caso di eventi interregionali vi potranno essere più Responsabili scientifici
- Comma 4: Entro trenta giorni dall’approvazione dell’iniziativa da parte del CS e CD SIAN, il/i Responsabile/scientifico/i, dovrà/dovranno inviare all’agenzia di riferimento il programma definitivo dell’evento che dovrà contenere le seguenti informazioni:
- Titolo dell’iniziativa
- Titoli e orari degli interventi di tutti i relatori, comprensivi degli orari di eventuali discussioni con il pubblico
- Elenco con qualifiche professionali di tutta la Faculty coinvolta (relatori e moderatori)
- Il comitato scientifico/organizzativo e la Faculty devono appartenere alla regione che organizza il corso, eventuali eccezioni devono essere concordate con il CD e/o eventualmente attingere al gruppo del CD stesso
- Nel caso il ROR organizzi eventi/simposi in collaborazione con uno Sponsor, indipendenti dal Corso formativo regionale, potrà attingere ed invitare relatori/moderatori da diverse regioni in base alle attitudini ed esigenze formative dell’evento, dopo autorizzazione del CD.
- Comma 1: Tutti gli eventi regionali dovranno essere autorizzati dal CD.
- Comma 2: Gli eventi regionali non potranno utilizzare la dicitura “Congresso”, che rimane riservata alla sola iniziativa Nazionale SIAN.
- Comma 3: Il/I ROR è/sono tenuto/i a inviare al CD la domanda formale e gli allegati richiesti almeno quattro mesi prima la data d’inizio dell’evento, inviando all’ufficio competente la richiesta con dettagli dell’evento ai seguenti indirizzi a- mail:
-
- Presidente: [email protected] con il sito nuovo sarà: [email protected]
- Ufficio Congressi AdArte eventi: [email protected]
L’agenzia di riferimento invierà modulo apposito di compilazione.
- Comma 1: La data dell’evento deve essere anteriore di almeno novanta giorni dalla data d’inizio del Congresso Nazionale SIAN e successiva di almeno sessanta giorni dalla fine del Congresso Nazionale SIAN
- Comma 2: Ciascun singolo evento non potrà avere durata superiore a un giorno.
- Comma 3: Per la scelta della data dell’evento, come da normativa vigente, è vietato utilizzare località a carattere turistico nei periodi:
- 1 giugno – 30 settembre per le località di mare
- 1 dicembre/31 marzo e 1 luglio/31 agosto per le località di montagna.
- Comma 4: Le località italiane che si trovano sul mare e che costituiscono Capoluoghi di Regione o di Provincia, sedi inoltre di strutture universitarie e ospedaliere di rilievo, sono esenti dall’applicazione di tale divieto. Ciò, a condizione che i lavori e l’ospitalità dei partecipanti sia concentrata nel contesto cittadino del Capoluogo con esclusione peraltro, di strutture che si trovino in prossimità di tratti di mare attrezzati e fruibili per la balneazione.
- Comma 1: La scelta della sede dell’evento deve essere motivata da ragioni di carattere logistico e organizzativo, in località facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici e privati e in strutture adeguate a ospitare eventi scientifici.
- Comma 2: È vietata l’organizzazione di eventi che si tengano in strutture prettamente turistiche, come può verificarsi, per esempio per: resort, navi, castelli, che si trovino al di fuori del contesto cittadino, masserie, agriturismo, golf club, musei, stadi, acquari, strutture termali o che abbiano come attività prevalente servizi dedicati al benessere o SPA.
- Comma 3: Il CD potrà decidere una sede alternativa qualora:
- Il costo della sede risulti essere troppo oneroso
- Non siano soddisfatti i criteri logistici e organizzativi.
L’organizzazione dell’evento sarà amministrato dall’Agenzia individuata e supervisionata dal CD.
Per la richiesta dei crediti formativi per le professioni sanitarie, potrà essere utilizzato il provider accreditato individuato dal CD. Il costo della pratica di accreditamento e della tassa ministeriale saranno inseriti nel budget dell’evento. Qualora sia possibile, si possono utilizzare i centri di formazione aziendale di uno dei membri del Consiglio R/I coinvolto.
- Comma 1: Tutti gli eventi saranno coordinati dall’Agenzia che organizza i Congressi di SIAN.
- Comma 2: Approvato l’evento da parte del CD, sarà responsabilità dell’Agenzia Congressi quanto segue:
- Supportare il CD nella valutazione economica e organizzativa dell’evento
- Richiedere le proposte economiche dei fornitori, necessari per l’organizzazione dell’evento, previa indicazione da parte del ROR di quelli in loco
- Sottoporre al CD il budget preliminare e il consuntivo per le valutazioni economiche e organizzative
- Inviare al ROR il budget preliminare, gli aggiornamenti e il consuntivo
- Supervisionare e coordinare le attività organizzative/amministrative
- Supportare il CD nei rapporti con gli sponsor.
- Comma 1: È responsabilità del/dei Consiglio/i R/I coinvolto/i trovare i fondi necessari per la copertura economica dell’evento, segnalando tempestivamente all’Agenzia Congressi SIAN i referenti degli sponsor (es. farmaceutici, biomedicali, fondazioni/banche, aziende, altri tipi, ecc.) e l’importo concordato.
- Comma 2: Qualora le entrate previste nel budget non fossero sufficienti alla copertura dei costi, il CD individuerà le attività su cui apportare modifiche o decidere di annullare l’iniziativa.
- Comma 3: In caso di eventi straordinari, il CD sarà libero di annullare l’iniziativa.
- Comma 1: Alla Faculty degli eventi R/I SIAN saranno riconosciuti i seguenti rimborsi:
- TRENO: treni A/V biglietti modificabili in base alla tariffa più conveniente al momento della prenotazione, treni Regionali o Frecce Rosse in Seconda Classe.
- AEREO: economy, biglietto non rimborsabile e non permutabile. In caso di richiesta di emissione di nuovo biglietto, il costo sarà a carico della Faculty.
- MACCHINA: in caso di uso della propria autovettura, il rimborso chilometrico sarà consentito come segue:
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- Faculty di provenienza regionale, sede dell’evento raggiungibile in treno il rimborso sarà pari al costo del biglietto del treno.
- Faculty extra regione:
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- : Sede dell’evento raggiungibile in treno (o altri mezzi pubblici) = rimborso chilometrico (comprensivo di eventuale pedaggio autostradale) pari a massimo il costo del treno
- : Sede dell’evento non facilmente raggiungibile con mezzi pubblici = rimborso chilometrico pari a euro 0,20 per km e comunque di importo non superiore a € 100,00.
- Comma 2: Per la richiesta di rimborso è necessario compilare l’apposito modulo fornito dalla Segreteria Organizzativa dell’evento, allegando gli scontrini originali.
- Comma 3: per la Faculty non sono ammessi pagamenti di gettoni di presenza a carico SIAN.
- Comma 4: Viene offerta una notte in hotel, in camera DUS B/B solo alla Faculty che non abbia garantita l’andata e il ritorno in giornata.
- Comma 5: Sono esclusi rimborsi al di fuori di quelli elencati, se non previa autorizzazione del CD.
- Comma 1: Per i Soci SIAN in quantità proporzionale alla quota associativa, è prevista una quota agevolata all’iscrizione di eventi formativi gestiti e organizzati dalla Società
- Comma 2: Per chi non è Socio SIAN verranno individuate e concordate delle quote in relazione al tempo di programmazione dell’evento:
- Studenti di area medica/ infermieristica (SOLO previo invio di certificazione ufficiale dell’ente universitario) con eventi privi di catering quota gratuita in percentuale pari massimo al 5% del totale iscritti previsto. In caso di richieste di iscrizioni del superamento della percentuale gratuita, pagamento di una quota di iscrizione pari a € 10,00.
- Studenti area medica/ infermieristica (SOLO previo invio di certificazione ufficiale dell’ente universitario) con eventi comprensivi di catering: € 15,00.
- Comma 4: agli eventi SIAN non sono ammesse persone non iscritte e/o non associate, eventuali eccezioni dovranno essere sottoposte alla valutazione e all’approvazione del CD.
- Comma 1: Il contributo annuo delle Sezioni R/I SIAN deve intendersi a copertura dei costi comprensivi di IVA
- Comma 2: Il contributo annuo delle Sezioni R/I, secondo quanto riportato nel “Regolamento Sezione R/I”, può essere erogato per l’organizzazione degli eventi R/I, solo previa valutazione e autorizzazione del CD SIAN e non deve essere utilizzato per spese non attinenti alla formazione scientifica, come es. non esaustivo: omaggi alla Faculty, gadget ai partecipanti, cene formali, ecc.
- Comma 3: Nei casi in cui il budget dell’evento sia negativo e il contributo R/I annuo a disposizione non sia in grado di coprire lo sbilanciamento, il CD si impegnerà a ridurre o a eliminare le spese superflue, come ad esempio il light lunch per i partecipanti, kit congressuale, ecc.
- Comma 4: Alla Faculty viene garantito un light lunch in caso di eventi della durata di un giorno intero.
- Comma 5: Tutti gli eventuali adeguamenti del budget dell’evento saranno valutati e decisi esclusivamente dal CD.
- Comma 6: L’ eventuale eccedenza derivante dall’organizzazione delle iniziative delle Sezioni SIAN devono essere versate a SIAN
- Comma 1: In caso di eventi R/I SIAN in partnership con altre società/enti scientifici, il contributo R/I annuo potrà essere utilizzato nella misura massima del 50% dell’importo della sezioni R/I, previa richiesta del Referente R/I al Consiglio Direttivo
- Comma 2: Non è possibile l’erogazione dell’intero contributo R/I a disposizione
- Comma 3: Per l’erogazione del contributo R/I per eventi SIAN all’interno di altre iniziative scientifiche si richiamano i punti sopra riportati, salvo deroghe autorizzate dal CD.
Le future modifiche al Regolamento possono essere apportate con maggioranza semplice del Consiglio Direttivo e rese disponibili sulla home page associativa.
REGOLAMENTO DELLE SEZIONI REGIONALI E/O INTERREGIONALI SIAN
- Art. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 – ISTITUZIONE DELLE NUOVE SEZIONI REGIONALI
- Art 3 - PROCEDURA ELEZIONI
- Art. 4 – ORGANI DELLE SEZIONI REGIONALI
- Art. 5 - ASS.ORDINARIA E STRAOR. DELLE SEZIONI REGIONALI
- Art. 6: CONSIGLIO REGIONALE
- Art. 7 - ROR DELLA SEZIONE REGIONALE O INTERREGIONALE
- Art. 8 - SEGRETARIO REGIONALE
- Art. 9 – INIZIATIVE DELLE SEZIONI REGIONALI
- Art. 10 – GESTIONE ECONOMICA
- Art. 11 - SCIOGLIMENTO E COMMISSARIAMENTO DELLE SEDI REGIONALI O INTERREGIONALI
- Art. 12 – DISCIPLINA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 13 – MODIFICHE
- Comma 1: Il presente regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell’Art. 15 dello Statuto dell’Associazione denominata “Società Infermieri Area Nefrologica (SIAN), disciplina le modalità di istituzione delle Sezioni regionali e/o interregionali e le modalità del loro funzionamento, alle quali le Sezioni stesse dovranno obbligatoriamente attenersi.
- Comma 2: Le Sezioni non hanno personalità giuridica autonoma e pertanto non godono di autonomia economica e patrimoniale
- Comma 3: le Sezioni regionali e Interregionali utilizzeranno il marchio ed il logo appartenenti a SIAN, dopo autorizzazione del Consiglio Direttivo.
- Comma 1: L’autorizzazione all’istituzione di ogni nuova Sezione è conferita dal Consiglio Direttivo, a seguito di specifica richiesta sottoscritta da almeno venti Soci ordinari/onorari residenti nella regione medesima o nelle regioni che, alla data della richiesta, risultino iscritti alla SIAN e in regola con il versamento delle quote associative degli ultimi due anni, comprensivo di quello in corso di richiesta.
- Comma 2: Nel caso di regioni contigue che, per il ridotto numero di iscritti, non raggiungano i criteri stabiliti per divenire o restare sezione regionale, è possibile, su delibera specifica del CD, costituire sezioni interregionali con un unico Consiglio Regionale ed un unico ROR che le rappresenti con le stesse modalità di cui al comma precedente.
- In caso di successivo raggiungimento del quorum in una o più di queste regioni il CD potrà provvedere con apposita delibera a costituire o a ricostituire la sezione regionale.
- In caso di sezioni interregionali dovrà essere prevista l’elezione di almeno un rappresentante ROR per ognuna delle regioni che formano la sezione interregionale.
- Comma 1: La prima Assemblea regionale o interregionale dovrà essere convocata dal Coordinatore nazionale dei ROR che resterà in carica per l’espletamento burocratico sino alla nomina del ROR di sezione degli organi delle sezioni regionali.
- Alla prima Assemblea della SEZIONE potranno intervenire, con diritto di voto, i Soci residenti nella regione di appartenenza che risultino iscritti alla SIAN da almeno centoventi giorni.
- Entro quindici giorni dalla prima Assemblea della SEZIONE, nella quale sono eletti gli organi delle sezioni regionali, il coordinatore nazionale dei ROR trasmetterà il verbale della prima Assemblea al Consiglio Direttivo il quale, valutata la correttezza del procedimento adottato e preso atto di quanto deciso, delibererà entro i successivi quindici giorni il risultato delle votazioni e l’istituzione della nuova SEZIONE REGIONALE.
- Verrà nominato il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione continuativa alla SIAN.
- La figura di ROR di sezione è compatibile con le cariche di Consigliere regionale o interregionale.
- La carica di ROR è incompatibile con la carica di Probiviro e di Presidente della SIAN.
- Contestualmente all’istituzione della nuova SEZIONE entrerà in carica il ROR nominato nel corso dalla prima Assemblea.
Entro trenta giorni dalla notifica dell’avvenuta istituzione della nuova SEZIONE, il ROR dovrà comunicare al Consiglio Direttivo l’indirizzo della sede operativa.
Sono Organi delle sezioni regionali:
-
- l’Assemblea regionale o interregionale dei Soci;
- Il Consiglio regionale o interregionale;
- Il ROR di sezione regionale;
- Il Segretario.
- Comma 1: All’Assemblea ordinaria della SEZIONE potranno intervenire tutti i Soci residenti nella regione o nelle regioni che costituiscono le sezioni interregionali come da Art. 2 del presente regolamento.
- Comma 2: L’Assemblea è convocata e presieduta dal ROR di SEZIONE almeno una volta all’anno. La convocazione verrà inviata ai Soci tramite e-mail almeno quindici giorni prima della data fissata per l’incontro.
- In caso di nomina delle cariche elettive l’Assemblea verrà comunicata almeno sessanta giorni prima.
- L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.
- Comma 3: Le funzioni di Segretario dell’Assemblea sono svolte dal Segretario del Consiglio regionale o interregionale, il quale provvederà a redigere i verbali delle riunioni sottoscritti anche dal ROR di Sezione e riportati a cura del Segretario da tenere agli atti, copie dei verbali dovranno essere inviate al Consiglio Direttivo entro i quindici giorni successivi alla data dell’Assemblea.
- Comma 4: L’Assemblea nomina il ROR di sezione e i componenti del Consiglio regionale o interregionale, in un numero compreso tra un minimo di quattro ed un massimo di dieci, secondo i criteri stabiliti e comunicati prima delle elezioni dal Consiglio Direttivo, in proporzione al numero di iscritti residenti nella regione.
- Comma 5: Potranno essere indette Assemblee straordinarie su richiesta del cinquantuno% dei Soci aventi diritto di voto.
- La convocazione e le deliberazioni delle Assemblee straordinarie seguono le regole fissate per l’Assemblea ordinaria.
- Comma 1: Il Consiglio regionale o interregionale coadiuva il ROR di sezione nell’espletamento delle sue funzioni.
- Ogni Socio, iscritto da almeno tre anni consecutivi (compreso l’anno in corso), che desideri candidarsi a Consigliere regionale o interregionale dovrà far pervenire la propria richiesta al ROR di sezione almeno venti giorni prima dalla data dell’Assemblea.
- I Consiglieri verranno eletti dall’Assemblea dei Soci con voto segreto e con votazione separata rispetto a quella relativa all’elezione del ROR di sezione, qualora le due votazioni avvenissero contestualmente.
- Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.
- A parità di punteggio risulterà eletto il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione alla SIAN.
- Comma 2: Il mandato del Consiglio Regionale cesserà in concomitanza del rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale.
- Fino alla data di nomina del nuovo Consiglio Regionale i precedenti Consiglieri resteranno in carica per l’ordinaria amministrazione.
- Comma 3: Il Consiglio Regionale si riunirà almeno con cadenza quadrimestrale POSSIBILMENTE VIA WEB:
- Si riunirà altresì tutte le volte che il ROR di sezione lo riterrà necessario o opportuno, e comunque quando gli verrà fatta specifica e motivata richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri regionali o interregionali
- La convocazione del Consiglio Regionale con data, ora e luogo della riunione dovrà coincidere con la sede della Sezione Regionale ed ordine del giorno; dovrà essere inviata via e-mail almeno quindici giorni prima della data fissata per l’incontro
- Il Consiglio Regionale, costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, delibererà le decisioni prese con la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità, prevarrà il voto del ROR di sezione.
- Comma 4: Il Consiglio Regionale nominerà al suo interno il Segretario.
- Comma 5: I Consiglieri Regionali o interregionali potranno rimanere in carica tre anni ed essere rieletti per tre mandati consecutivi.
Comma 6: La carica di Consigliere regionale o interregionale è incompatibile con la carica di Coordinatore dei ROR e con la carica di Presidente SIAN, mentre potrà essere eletto per la carica di ROR
- Comma 1: Il ROR di sezione e R/I realizzerà le attività programmate e preventivamente autorizzate come da statuto, esercitando i propri compiti esecutivi nell’ambito del preventivo approvato dal CD.
- Requisiti essenziali per poter proporre la propria candidatura alla carica di ROR DI SEZIONE regionale è il possesso di un curriculum formativo – professionale e l’iscrizione SIAN come socio da almeno tre annualità consecutive (compreso l’anno in corso).
- Il curriculum dovrà essere inviato da ciascun candidato al Presidente SIAN almeno sessanta giorni prima della data dell’Assemblea regionale o interregionale.
- Il Presidente, acquisito il parere positivo della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, ammetterà i candidati alle procedure elettorali, dandone comunicazione al ROR DI SEZIONE uscente ed agli interessati.
- Il Consiglio Direttivo, a mezzo del suo Presidente, in caso di non accettazione della candidatura ne darà comunicazione all’interessato che potrà fare ricorso al Collegio dei Probiviri.
- Comma 2: Il ROR di sezione rappresenterà SIAN presso le Istituzioni Regionali o interregionali e sarà tenuto a rispettare lo Statuto, i regolamenti, le linee guida e gli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio Direttivo
- Nel caso di sedi interregionali il ROR di sezione potrà, se necessario, delegare un Consigliere residente in una specifica regione tra quelle che costituiscono la sede interregionale e rappresentare SIAN presso le istituzioni di quella regione.
- Il ROR di sezione non sarà eleggibile come Coordinatore o come Consigliere regionale, la sua carica durerà tre anni, e per non più di tre mandati, salvo espresse deroghe concesse dal Consiglio.
- Il mandato conferito al ROR di sezione cesserà contestualmente alla scadenza del mandato conferito al Consiglio Direttivo Nazionale, indipendentemente dalla data di nomina del ROR di sezione.
- Comma 3: Il ROR NOMINATO, per procedere alle elezioni dei nuovi organi regionali dovrà convocare l’Assemblea dei Soci entro tre mesi dalla nomina del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, presiederà la gestione della SEDE e ne sarà responsabile
- Entro il termine dell’anno solare dovrà redigere ed inviare al Presidente SIAN e al Coordinatore nazionale dei ROR, una relazione con la sintesi delle attività svolte
- In caso di dimissione dalla carica di ROR di sezione prima del termine del proprio mandato, il Segretario della SEDE assumerà provvisoriamente la carica di ROR di Sezione e convocherà l’Assemblea per l’elezione della carica vacante entro i tre mesi successivi decorrenti dalla data di cessazione.
- Qualora tale procedura per qualsiasi motivo non verrà e/o non sarà espletata e/o espletabile, il Presidente SIAN nominerà un ROR di sezione pro-tempore, il quale resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Regionale o interregionale.
- Comma 1: Il Segretario regionale sarà nominato dal Consiglio Regionale o interregionale al proprio interno.
- Comma 2: Compiti del Segretario:
- Redigere i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio regionale
- Conservare i verbali agli atti
- Inviare copia dei verbali, controfirmata dal ROR di sezione regionale, al Consiglio Regionale, al Direttivo Nazionale e al Coordinatore dei ROR entro quindici giorni dalla data della riunione.
- In caso di dimissione del ROR di sezione assumere provvisoriamente la carica e convocare l’Assemblea regionale o interregionale per l’elezione del nuovo ROR di sezione entro tre mesi;
- Sottoscrivere congiuntamente al ROR di sezione, il rendiconto economico finanziario annuale; da trasmettere alla Segreteria Nazionale entro il quindici luglio ed il quindici gennaio di ciascun anno la relativa documentazione.
- Comma 1: Tutte le iniziative promosse dalle singole SEZIONI, in particolare quelle in campo editoriale, telematico, formativo e congressuale, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale SIAN, che avrà facoltà di nominare un proprio Consigliere nell’organismo organizzatore dell’iniziativa. A tal fine dovrà essere inviato da parte del ROR di sezione, almeno quattro mesi prima della data dell’evento, dettagliata relazione i cui contenuti sono determinati nel Disciplinare Tecnico.
- Comma 2: Ciascun singolo evento regionale non potrà avere durata superiore di un giorno. In ogni caso è fatta salva la facoltà della Società di infermieri di area nefrologica, indicare alla SEZIONE l’ente organizzatore delle iniziative a cui si appoggia la Società, in tale ipotesi vi è l’obbligo di avvalersi dell’ente indicato.
- Comma 3: Eventuali variazioni del budget che prevedano incrementi di spesa o incremento di disavanzo devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- Comma 4: Nel caso in cui non venga concessa l’autorizzazione richiesta, l’iniziativa non potrà essere organizzata a nome della Società Infermieri Area Nefrologica.
- Comma 5: I patrocini devono essere rilasciati solo dalla Sede nazionale. (Come da Art. 2 del regolamento patrocinio).
- Comma 6: L’unico logo che potrà apparire su ogni e qualsiasi documento predisposto dalla SEZIONE regionale dovrà obbligatoriamente essere quello ufficiale inviato dalla Segreteria nazionale. Sarà cura del Segretario di sezione riportare su carta intestata i nominativi dei componenti del Consiglio Regionale e del/i ROR di Sezione.
- Comma 1: Le SEZIONI Regionali non possono godere di autonomia economico-patrimoniale. La gestione economica finanziaria e vari rimborsi spese per attività a nome di SIAN avverrà secondo modalità determinate nel Disciplinare Tecnico dal Consiglio Direttivo Nazionale. Entro il quindici gennaio e quindici luglio di ciascun anno dovrà essere presentato al Consiglio Direttivo Nazionale un rendiconto economico finanziario relativo all’anno precedente sottoscritto dal ROR di sezione e dal segretario.
- Comma 2: Eventuali disavanzi di gestione, emergenti dal rendiconto annuale verranno ripianati da SIAN solo se conseguenti ad iniziative di cui al precedente Art. 5, preventivamente autorizzate dal Consiglio Nazionale nei limiti del contributo annuo approvato. In caso contrario, gli eventuali disavanzi gestionali, generati da iniziative non autorizzate, dovranno essere ripianati dal ROR di sezione.
- Comma 3: Le SEZIONI Regionali non potranno ricevere donazioni e/o elargizioni a qualsiasi titolo e/o da chiunque effettuate.
- Qualora peraltro dovessero essere effettuate a SIAN donazioni e/o elargizioni espressamente destinate alla SEZIONE, potrà essere riconosciuta alla stessa una percentuale pari al novanta %.
- Tale percentuale verrà accantonata da SIAN in apposito fondo finalizzato a finanziare eventuali ulteriori iniziative della SEZIONE di cui al precedente Art. 5, proposte a SIAN per le necessarie autorizzazioni entro e non oltre il termine dell’esercizio successivo a quello in cui il predetto avanzo si è generato.
- Trascorso tale termine senza che siano state avanzate richieste dalla SEZIONE, l’importo verrà acquisito a titolo definitivo da SIAN.
- Comma 4: Sarà cura del Segretario regionale o interregionale trasmettere alla Segreteria Nazionale per gli adempimenti contabili e fiscali di legge, tutta la documentazione afferente i giustificativi di spesa entro il quindici gennaio e quindici luglio.
- Comma 1: In caso di acclarate e ripetute irregolarità ed inadempienze di qualsivoglia natura, sarà facoltà del Consiglio Direttivo, acquisito il parere dei Probiviri, sciogliere il Consiglio regionale o interregionale e destituire il ROR di sezione procedendo, in sua vece al Coordinatore Nazionale dei ROR, il quale assumerà tutti i poteri di ordinaria gestione, rispondendo direttamente al Consiglio Direttivo nazionale.
- Il Coordinatore Nazionale dei ROR dovrà inoltre indire le elezioni per il nuovo Consiglio regionale o interregionale secondo le direttive impartitegli dallo stesso Consiglio Direttivo nazionale.
- Comma 1: Le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore successivamente alla sua approvazione da parte dell’Assemblea nazionale.
- Comma 2: Gli organi delle SEZIONI regionali sono tenuti a seguire le disposizioni contenute nel presente regolamento, presentato da SIAN all’atto di richiesta di costituzione di sezione e relativa sottoscrizione per presa visione ed accettazione.
Le future modifiche al Regolamento possono essere apportate con maggioranza semplice del Consiglio Direttivo e rese disponibili sulla home page associativa.