Statuto

Statuto SIAN

Dallo statuto SIAN, nato nel 2018 per allinearci ai decreti attuativi della legge Gelli,
è stato redatto e approvato nel 2020, il regolamento interno ad integrazione delle linee statutarie,
atto a fornire un contributo esaustivo agli articoli statutari e un valido aiuto al miglioramento delle
cure e trattamento della persona affetta da MRC.

DOCUMENTI SCARICABILI

qui potrai trovare i documenti cartacei

  1. Con l’approvazione del presente Statuto, l’Associazione, prima nominata “Filiale Italiana EDTNA/ERCA” assumerà la nuova denominazione “SIAN”, Società Infermieri di Area Nefrologica (nel prosieguo anche “Associazione”), la quale agirà autonomamente e con pieni poteri decisionali, sempre nel rispetto dell’Atto Costitutivo dell’Associazione EDTNA/ERCA (European Dialysis and Trasplant Nurses Association – European Renal Care Association), come deciso dal relativo Comitato Direttivo EDTNA/ERCA Pilatusstrasse 35, CH-6003 Lucerne, Switzerland del 23 GENNAIO 2018 (si allega verbale).
  1. L’Associazione, costituita a tempo indeterminato, ha la propria sede legale in Castenaso (BO) alla Via Montanara n. 8/3, 40055.
  2. Le riunioni degli Organi dell’Associazione potranno svolgersi anche in luoghi diversi dalla sede legale, anche con modalità informatico ‑ telematiche e/o per mezzo di sistemi di conferenza telefonica audio-video che garantiscano la identificabilità dei membri, ferme restando le modalità di convocazione e deliberazione stabilite dal presente Statuto.
  1. Finalità precipua dell’Associazione è quella di contribuire al miglioramento delle cure e del trattamento della persona affetta da Malattia Renale Cronica ed acuta, secondo elevati ed aggiornati standard professionali, valorizzando le competenze specialistiche degli infermieri e degli altri operatori sanitari che si occupano di tutti gli stati della malattia renale, attraverso interventi educativi, conservativi, dietetico/nutrizionali, sostitutivi – dialisi e trapianto – e palliativi.
  2. In particolare, tali finalità potranno essere perseguite mediante diverse attività, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  3. attivare momenti di informazione ed educazione, in tutti i possibili e vari contesti sociali, per la prevenzione e la cura della Malattia Renale, nei vari stati del percorso di cronicità ed acuzie;
  4. promuovere la qualificazione, l’aggiornamento, la ricerca tecnico-scientifica, organizzare incontri periodici, convegni, tavole rotonde, seminari e altre iniziative culturali e scientifiche volte a favorire la crescita professionale, la formazione e l’aggiornamento degli associati e, in generale, lo sviluppo professionale degli esercenti le professioni sanitarie coinvolti nelle cure nefrologiche;
  5. promuovere occasioni di confronto sul tema delle cure nefrologiche per agevolare il dibattito, la discussione e la divulgazione delle conoscenze, anche attraverso il confronto multidisciplinare e con i modelli di altri Paesi;
  6. coinvolgere e rappresentare gli interessi degli esercenti le professioni sanitarie di area nefrologica nei rapporti con i cittadini, gli enti pubblici, gli ordini professionali, nonché cooperare e intrattenere rapporti con le autorità ed istituzioni pubbliche, internazionali, nazionali e locali, per il raggiungimento degli scopi associativi e promuovere relazioni con altre organizzazioni e associazioni nazionali, europee e internazionali su materie correlate ed analoghe;
  7. favorire la tutela dei diritti degli associati, assicurando loro l’accesso a specifiche attività di formazione, assistenza e consulenza tecnico-specialistica di qualità elevata e a costi controllati, con riguardo alle possibili questioni o controversie di natura tecnica quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le questioni di carattere giuridico, medico-legale, assicurativo, tecnico-contabile, fiscale e/o tributario;
  8. svolgere attività di merchandising per la distribuzione e la vendita di gadget ed altro materiale avente carattere divulgativo dei fini, dei progetti, delle iniziative e delle attività dell’Associazione, anche contraddistinti dai marchi e segni distintivi dell’Associazione o di cui l’Associazione sia licenziataria;
  9. compiere ogni altro atto necessario al raggiungimento degli scopi associativi.
  1. L’Associazione è apartitica ed apolitica e non svolge, né direttamente né indirettamente, attività sindacale né, tanto meno, persegue, tra le proprie finalità, forme di tutela sindacale.
  2. L’Associazione non ha scopo di lucro. È, pertanto, vietata ogni forma di ripartizione e/o distribuzione tra gli associati degli eventuali utili e/o proventi derivanti delle iniziative ed attività intraprese dall’Associazione o da quelle cui la stessa ha preso parte nel perseguimento delle finalità sue proprie, nonché delle eventuali donazioni, contribuzioni o proventi alla stessa pervenuti, a qualsiasi titolo, in conformità allo Statuto.
  3. I proventi di cui al comma 2 del presente articolo saranno impiegati dall’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.
  4. L’Associazione, così come i propri legali rappresentanti, svolge le attività ivi previste e persegue le finalità indicate nel presente Statuto in modo autonomo e indipendente da qualsivoglia interesse e partecipazione ad attività imprenditoriali ed economiche, fatte salve le attività rientranti nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
  1. Per il perseguimento dei suoi fini e la realizzazione e/o promozione dei suoi progetti, l’Associazione può stipulare specifiche licenze d’uso di segni distintivi e/o marchi, di qualunque genere e/o natura, con i rispettivi titolari.
  2. Tali segni distintivi saranno utilizzati dall’Associazione nell’ambito dei suoi progetti e per promuovere le proprie iniziative e attività.
  1. Nel perseguimento delle finalità statutarie e riconoscendo nella rete internet e nei nuovi media un importante strumento in grado di favorire la partecipazione alle iniziative sociali ed il raggiungimento degli scopi associativi, l’Associazione:
  2. rende note, tramite il sito web, le pubblicazioni e le attività scientifiche e ne cura il costante aggiornamento;
  3. promuove, organizza e coltiva i propri progetti, programmi e attività attraverso il sito web e mediante l’utilizzo di canali quali blog, social network, forme di comunicazione multimediale e nuovi media;
  4. recepisce eventuali iniziative programmatiche coerenti con le finalità e gli scopi associativi che siano nate spontaneamente all’interno della rete internet e dei social network.
  5. Rimane inteso che l’amministrazione e/o la gestione dei contenuti pubblicati su blog, pagine di social network, siti internet od ogni altro mezzo di comunicazione multimediale facente capo e/o in qualunque modo riferibile all’Associazione, anche nelle sue articolazioni territoriali, e/o ai progetti nati e sviluppati nell’ambito dell’Associazione medesima, avverranno esclusivamente secondo i regolamenti o i provvedimenti interni adottati in conformità con il presente Statuto.
  6. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio Direttivo nomina un Coordinatore della comunicazione social (“webmaster”) con lo scopo di gestire e curare il sito web dell’Associazione, mantenere i rapporti con i canali di comunicazione (blog, social network, forme di comunicazione multimediale e nuovi media) e, in generale, curare l’immagine mediatica dell’Associazione.
  1. Al fine di adempiere alla specifica finalità statutaria di cui all’articolo 3, comma 2, lett. e) del presente Statuto, l’Associazione può stipulare specifiche convenzioni con strutture e studi professionali, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, studi legali, studi commerciali e/o tributari e di revisione contabile, studi notarili, studi medico-legali, onde consentire agli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi di usufruire dei relativi servizi e/o attività a costi controllati.
  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative annuali versate dagli associati, dai contributi versati volontariamente da persone fisiche, enti pubblici e privati, nonché dagli eventuali proventi delle iniziative ed attività intraprese dall’Associazione nel perseguimento delle finalità sue proprie, da donazioni o lasciti testamentari accettati dalla Associazione in conformità allo Statuto, oltre che dai beni mobili, mobili registrati ed, eventualmente, immobili, acquisiti mediante l’utilizzo delle predette somme, ovvero ricevuti dall’Associazione per atti di liberalità tra vivi o mortis causa.
  2. Possono costituire entrate dell’Associazione anche gli eventuali proventi derivanti dalla gestione di eventuali spazi e/o inserzioni pubblicitarie pubblicate nel sito web e/o blog e/o pagine di social network dell’Associazione.
  3. Altre entrate possono derivare da contributi ottenuti da fondazioni private, università, agenzie governative, fondi europei relativi a progetti finalizzati al perseguimento degli scopi associativi.
  4. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo saranno impiegate dall’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.
  1. Possono diventare associati tutte le persone fisiche che non siano portatrici di interessi contrastanti con l’oggetto, gli scopi e le finalità dell’Associazione, che non facciano parte di associazioni, movimenti e/o enti con finalità in contrasto con quelle proprie dell’Associazione e che soddisfino, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:
  2. abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche e svolgano o abbiano svolto la propria attività professionale in una qualsiasi delle aree attinenti alla malattia renale cronica ed acuta;
  3. svolgano o abbiano svolto attività professionali a diverso titolo rientranti nell’ambito delle cure nefrologiche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nutrizionista, operatore tecnico sanitario, assistente sociale.
  4. Possono altresì divenire associati le persone fisiche non in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, ivi compresi gli studenti dei corsi di laurea in professioni sanitarie e gli iscritti alle relative scuole di specializzazione, docenti e tutor, che abbiano dimostrato per un tempo congruo un effettivo e comprovato interesse verso il settore delle malattie nefrologiche e verso gli scopi dell’Associazione.
  5. Tutti gli associati dovranno divenire tali secondo la procedura di cui all’articolo 10.
  1. L’adesione all’Associazione avviene mediante invio al Consiglio Direttivo di una domanda di ammissione corredata dalla scheda di iscrizione debitamente compilata, con le forme e i mezzi indicati nel regolamento interno, e previo pagamento della relativa quota di iscrizione.
  2. L’ammissione dei nuovi associati è efficace una volta portata a conoscenza del richiedente, anche con mezzi telematici.
  3. Il contributo annuale, determinato nella misura stabilita ai sensi del presente Statuto, è comunque dovuto per intero, indipendentemente dal momento in cui l’ammissione dell’associato è deliberata.
  4. L’ammissione costituisce accettazione espressa ed effettiva da parte del nuovo associato del contenuto dello Statuto, nonché di tutti i diritti ed i doveri correlati alla qualità di associato.
  5. Il Consiglio Direttivo procederà a verifiche periodiche e/o a campione e/o su segnalazione per accertare il rispetto dello Statuto da parte degli associati.
  1. La partecipazione all’Associazione è individuale, personale e gratuita, salvo il versamento del contributo annuale e/o di eventuali contribuzioni straordinarie deliberate in conformità al presente Statuto.
  2. Fermo quanto previsto dall’art. 17 in tema di diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi hanno diritto di:
  3. intervenire in Assemblea e presentare mozioni da sottoporre al voto dell’Assemblea;
  4. esercitare in seno all’Assemblea il diritto di parola nonché il diritto di voto;
  5. essere eletti negli organi associativi conformemente al presente Statuto;
  6. partecipare alle attività ed alle iniziative promosse dall’Associazione;
  7. avvalersi dei servizi offerti dall’Associazione.
  1. Gli associati sono tenuti:
  2. a corrispondere la quota associativa annuale nella misura e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo;
  3. ad osservare le norme statutarie, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi in conformità allo Statuto;
  4. a mantenere i requisiti di iscrizione previsti dall’art. 9 dello Statuto;
  5. a comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo l’insorgere o il rischio di insorgenza in capo all’associato di situazioni di conflitto di interesse o, in generale, di condizioni contrastanti con l’oggetto, gli scopi e le finalità dell’Associazione;
  6. ad astenersi da comportamenti contrari a o lesivi per le finalità dell’Associazione, così come da comportamenti suscettibili di pregiudicare l’immagine dell’Associazione o il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
  7. ad attenersi a lealtà e correttezza nei confronti degli organi dell’Associazione, nonché degli altri associati.
  8. Gli associati che ricoprono cariche sociali non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione. Qualora tali sentenze intervengano successivamente alla nomina, gli interessati sono tenuti a darne pronta comunicazione, anche con sistemi informatici, al Presidente dell’Associazione e a presentare contestualmente, in forma scritta, al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni dalla carica ricoperta.
  1. Sono soci ordinari coloro che entrano a far parte dell’Associazione previa domanda di ammissione e relativa accettazione secondo quanto previsto dall’articolo 10 dello Statuto.
  2. Sono soci sostenitori coloro che, per la partecipazione ad attività formative dell’associazione, versano un contributo determinato con apposito regolamento del Consiglio Direttivo di importo minimo in ogni caso non inferiore a € 20,00 euro. La qualifica di socio sostenitore può avere una durata determinata nel tempo e/o limitata a singoli eventi e/o attività, come espressamente comunicato al momento del pagamento del relativo contributo; i soci sostenitori possono acquisire la posizione di socio ordinario, in qualsiasi momento, comunicando la propria richiesta al Consiglio Direttivo ed effettuando il pagamento della quota di iscrizione annuale all’Associazione. I soci sostenitori non hanno diritto di voto.
  3. Sono soci onorari i soggetti che si siano distinti per servizio meritorio nel settore delle professioni sanitarie coinvolte nella cura e nell’assistenza del paziente affetto da insufficienza renale e per il loro supporto agli scopi e alla causa dell’Associazione. I soci onorari sono nominati su iniziativa del Comitato Direttivo e non sono tenuti al pagamento della quota associativa. I soci onorari hanno il diritto di voto.
  4. Sono soci corporati le persone giuridiche e gli enti pubblici coinvolti nella produzione di beni, servizi e biotecnologie utili e necessari all’erogazione delle cure renali e che intendono contribuire finanziariamente all’Associazione per sostenerne progetti e attività formative. I soci corporati non hanno diritto di voto.
  1. La qualifica di associato viene meno a seguito di:
  2. recesso esercitato dall’associato a mezzo raccomandata A.R. o PEC, indirizzata al Presidente della Associazione. Il recesso ha, in ogni caso, effetto nel momento in cui giunge a conoscenza dell’Associazione. L’associato receduto rimane, in ogni caso, vincolato alle obbligazioni già assunte nei confronti dell’Associazione nel tempo in cui questi era associato;
  3. mancata corresponsione della quota associativa dovuta dall’associato a seguito dell’invio da parte del Consiglio Direttivo di due solleciti con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica e/o posta ordinaria;
  4. decadenza determinata dal venir meno dei requisiti di ammissione all’Associazione di cui all’art. 9 dello Statuto, accertata con delibera del Consiglio Direttivo;
  5. esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di: violazione dei doveri previsti dall’art. 12 dello Statuto, gravi inadempienze allo Statuto e/o ai regolamenti interni dell’Associazione, compimento di atti e/o comportamenti incompatibili, poco consoni o pregiudizievoli rispetto agli interessi, all’immagine ed alle finalità dell’Associazione o degli associati. La decisione, adottata dopo aver sentito la parte interessata, eseguita ogni indagine del caso e garantito il contraddittorio, è depositata presso il Consiglio Direttivo e comunicata all’interessato entro i successivi quindici giorni;
  6. decesso dell’associato;
  7. scioglimento dell’Associazione.
  8. La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi, né mortis causa.

3. L’associato che cessi, per qualsiasi ragione, di far parte dell’Associazione, non può vantare alcun diritto sul patrimonio

  1. Al fine di favorire la massima diffusione delle finalità, delle attività e delle iniziative promosse dall’Associazione su tutto il territorio nazionale, su delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite Sezioni Regionali dell’Associazione.
  2. Le Sezioni Regionali sono coordinate da un Referente Operativo Regionale (ROR), con il compito di promuovere le iscrizioni all’Associazione, le attività e le iniziative formative specifiche per il territorio di sua competenza, in collaborazione con gli organi centrali e nel rispetto dei livelli di autonomia previsti dal presente Statuto e dal regolamento.
  1. Gli organi nazionali dell’Associazione, che coordinano, sostengono e dirigono le attività nazionali, delle Sezioni Regionali, nonché le relazioni internazionali sono:
  2. l’Assemblea degli associati;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. il Presidente;
  5. il Tesoriere;
  6. il Segretario;
  7. il Collegio dei Probiviri;
  8. il Comitato Scientifico.
  1. L’Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed è ordinaria e straordinaria.
  2. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno su iniziativa del Consiglio Direttivo per la discussione e l’approvazione del rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio Direttivo medesimo coadiuvato dal Tesoriere. L’Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, nonché su istanza motivata di almeno un decimo degli associati.
  3. All’Assemblea ordinaria spettano tutte le competenze alla stessa attribuite inderogabilmente dalla legge e dal presente Statuto e, in ogni caso, quelle di:
  4. eleggere il Presidente dell’Associazione, il Tesoriere e il Segretario secondo le modalità previste dal presente Statuto;
  5. deliberare la costituzione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri ed eleggerne i componenti con le modalità previste dal presente Statuto;
  6. deliberare la decadenza dalla carica di ciascun membro del Collegio dei Probiviri nei casi previsti dallo Statuto;
  7. approvare il rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio Direttivo coadiuvato dal Tesoriere;
  8. deliberare sulle proposte del Consiglio Direttivo.
  9. L’Assemblea straordinaria degli associati è competente a deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione, sulle proposte che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto, degli scopi, delle finalità e della natura dell’Associazione ovvero dei principi ispiratori del presente Statuto dell’Associazione, nonché sulle proposte di sostanziale modifica e/o cancellazione/soppressione dei progetti dell’Associazione e sullo scioglimento della Associazione.
  10. L’avviso di convocazione dell’Assemblea, con l’indicazione della data, del luogo e dell’ora di convocazione, oltre che delle materie che saranno trattate, è inviato, almeno dieci giorni prima della data della seduta, a ciascun associato a mezzo e-mail o fax o con sistemi di comunicazione elettronica. Tale avviso potrà indicare, altresì, la data di seconda convocazione nell’ipotesi in cui in prima convocazione non si dovesse raggiungere il numero di partecipanti utile per la valida costituzione dell’Assemblea.
  11. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo appositamente designato dal Presidente o dall’Assemblea stessa.
  12. L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti.
  13. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
  14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, le deliberazioni di modifica dello Statuto, nonché quelle che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto, degli scopi, delle finalità e della natura dell’Associazione ovvero dei principi ispiratori del presente Statuto sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
  15. Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
  16. All’Assemblea sono ammesse tutte le tipologie di associati. Hanno diritto di voto i soci ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa, ed i soci onorari. Hanno diritto alla sola audizione i soci sostenitori e i soci corporati.
  17. Ad ogni associato spetta un voto, che può essere espresso personalmente dall’associato, anche tramite modalità telematiche ed elettroniche, oppure a mezzo di un altro associato munito di delega scritta, comunicata anche con sistemi di comunicazione elettronica. Ciascun associato può rappresentare non più di 5 (cinque) associati in Assemblea. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i titolari di cariche associative non hanno voto.
  18. Le votazioni per l’elezione dei membri degli organismi statutari sono svolte con scrutinio segreto. Le modalità di voto a distanza o elettroniche devono prevedere modalità tali da garantire la segretezza di voto,
  1. Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri eletti dall’Assemblea tra gli associati, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
  2. Il Consiglio Direttivo si rinnova ogni triennio ed ogni suo membro è rieleggibile per due ulteriori mandati.
  3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o da un suo vice, individuato dal Presidente tra i componenti del Direttivo.
  4. La decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo può essere richiesta/proposta dal Consiglio dei Probiviri per gravi motivi e/o qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 14, comma 1, lett. c). Il Consiglio Direttivo, con esclusione del/i membro/i oggetto della proposta, si esprimerà con apposita votazione su tale decadenza, che sarà approvata con il voto favorevole della maggioranza dei propri membri. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo così composto non possa deliberare sulla decadenza, il Consiglio dei Probiviri potrà convocare l’Assemblea ed indire nuove elezioni.
  5. Nell’ipotesi in cui taluno dei membri del Consiglio Direttivo non possa attendere al mandato ricevuto prima della scadenza ordinaria, per dimissioni, revoca, decadenza, esclusione o per ogni altro impedimento definitivo, gli altri membri provvederanno alla sostituzione con il soggetto non eletto che ha ricevuto più votazioni alle precedenti elezioni, o ad eleggerne un altro, scelto tra gli associati, che rimarrà in carica fino alla prima Assemblea, la quale dovrà ratificare la nomina, ovvero, provvedere alla nomina di un diverso Consigliere il cui mandato scadrà unitamente a quello dei membri originari del Consiglio Direttivo.
  6. Nel caso in cui rimanga in carica uno solo dei consiglieri, dovrà essere convocata, senza indugio, l’Assemblea perché provveda al rinnovo del Consiglio Direttivo.
  7. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta venga convocato dal Presidente, ovvero, su richiesta motivata, con la specifica indicazione delle materie da trattare, di almeno due dei suoi membri. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  8. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente e, in caso di assenza del Presidente, quello del Vice Presidente.
  1. L’amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, dell’Associazione è attribuita, salvo le specifiche competenze demandate dallo Statuto all’Assemblea o agli altri organi associativi, al Consiglio Direttivo.
  2. Il Consiglio Direttivo:
  3. provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione indirizzandone le attività al perseguimento dei fini sociali;
  4. cura i rapporti con l’Associazione Europea EDTNA-ERCA, scegliendo un interlocutore adeguato tra i membri del Consiglio Direttivo o, su nomina presidenziale, tra gli associati;
  5. gestisce i fondi destinati alle iniziative dell’Associazione, coadiuvato dal Tesoriere;
  6. gestisce l’attività dell’Associazione;
  7. delibera sull’organizzazione e sullo svolgimento delle attività da espletare;
  8. sostiene le Sezioni Regionali dell’Associazione nello svolgimento di programmi e iniziative che favoriscano il perseguimento degli scopi statutari, coordinandone e dirigendone le attività e vigilando sulla conformità e/o compatibilità delle stesse con i fini associativi;
  9. convoca l’Assemblea degli associati almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e, comunque, ogniqualvolta si renda necessario per il corretto funzionamento dell’Associazione, ovvero, qualora ne facciano richiesta motivata almeno un quinto degli associati;
  10. predispone il rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
  11. disciplina con apposito regolamento i criteri, i limiti, anche di budget, e le specifiche condizioni e modalità del riconoscimento, in favore degli associati titolari di cariche elettive in seno all’Associazione, dei rimborsi per le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata in favore dell’Associazione stessa, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;
  12. verifica e regola eventuali situazioni di conflitto di interesse tra gli associati e l’Associazione;
  13. disciplina con apposito regolamento le specifiche procedure atte a consentire la partecipazione degli associati alla vita associativa con modalità informatico – telematiche e/o per mezzo di sistemi di conferenza telefonica audio-video in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;
  14. predispone eventuali regolamenti interni all’Associazione e/o le relative modifiche da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  15. nomina fra i suoi membri i soggetti cui attribuire specifiche responsabilità operative, progettuali ed organizzative, quali quelle relative al Coordinatore dei Referenti Operativi Regionali, al Coordinatore del Comitato Scientifico, ai Referenti dei Gruppi di studio specialistico e il Coordinatore delle comunicazioni social/webmaster;
  16. delibera sulla esclusione degli associati nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto;
  17. attesta il verificarsi di cause di decadenza degli associati nei casi previsti dallo Statuto;
  18. revoca la nomina dei Referenti Operativi Regionali, del Coordinatore del Comitato Scientifico, dei Coordinatori dei Gruppi di studio specialistico e del Coordinatore delle comunicazioni social/webmaster, nei casi previsti dallo Statuto;
  19. promuove e gestisce rapporti di collaborazione con persone fisiche o giuridiche, società, agenzie, per lo svolgimento e la fornitura di servizi necessari o opportuni per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
  1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea fra gli Associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa.
  2. Il Presidente ha il potere di rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, di firmare atti, contratti, transazioni, convenzioni in nome e per conto dell’Associazione, che la vincolino sia nei confronti degli associati che dei terzi, di amministrazione e gestione di eventuali fondi dell’Associazione, di provvedere ai pagamenti relativi ad obbligazioni assunte dalla Associazione, di incassare somme e rilasciare quietanze.
  3. Tali funzioni possono essere delegate ad altri membri del Consiglio Direttivo.
  4. Il Presidente dura in carica tre anni ed è ricandidabile per due ulteriori mandati, previo parere positivo del Consiglio Direttivo.
  5. L’Assemblea e/o il Consiglio Direttivo può deliberarne la decadenza per gravi motivi quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, la violazione del presente Statuto e/o ove ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 14, comma 1, lett. c).
  1. Il Segretario è eletto dall’Assemblea chiamata ad eleggere il Presidente o il Consiglio Direttivo fra gli associati che non siano titolari di altra carica elettiva e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.
  2. Il Segretario dura in carica tre anni e svolge il proprio mandato in sintonia con il Presidente, il Tesoriere e con il supporto del Consiglio Direttivo. L’Assemblea e/o il Consiglio Direttivo può deliberarne la decadenza per gravi motivi quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, la violazione del presente Statuto e/o ove ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 14, comma 1, lett. c).
  3. Il Segretario ha il compito di:
  4. redigere i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  5. gestire e aggiornare il registro degli associati della cui tenuta è personalmente responsabile;
  6. pubblicare l’avviso di convocazione dell’Assemblea secondo quanto previsto dal presente Statuto;
  7. trasmettere agli associati l’avviso di convocazione dell’Assemblea secondo quanto stabilito dall’articolo 17 dello Statuto;
  8. pubblicare le deliberazioni dell’Assemblea sul sito internet dell’Associazione;
  9. pubblicare il rendiconto economico e finanziario sul sito internet dell’Associazione;
  10. assicurare il funzionamento dei servizi di segreteria.
  11. È tenuto a mantenere comportamenti adeguati al ruolo assunto e di rappresentanza dell’Associazione.
  1. Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea fra gli Associati che non siano titolari di altra carica elettiva e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.
  2. Il Tesoriere dura in carica tre anni e svolge il proprio mandato in sintonia con il Presidente, il Segretario e con il supporto del Consiglio Direttivo. L’Assemblea e/o il Consiglio Direttivo può deliberarne la decadenza per gravi motivi quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, la violazione del presente Statuto e/o ove ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 14, comma 1, lett. c).
  3. È compito del Tesoriere:
  4. custodire i beni, mobili ed immobili, dell’Associazione;
  5. riscuotere le quote annuali di associazione ed ogni altra entrata a favore dell’Associazione;
  6. provvedere ai pagamenti relativi ad obbligazioni assunte dall’Associazione;
  7. coadiuvare il Consiglio Direttivo nella redazione del rendiconto economico e finanziario.

4. È tenuto a mantenere comportamenti adeguati al ruolo assunto e di rappresentanza dell’Associazione.

  1. Il Vicepresidente è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e/o di uno o più membri del Consiglio Direttivo, e votato dal Consiglio Direttivo stesso.
  2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi in cui questi sia anche temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni. Nell’espletamento del suo incarico il Vicepresidente espleta le funzioni proprie del Presidente.
  3. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, appositamente individuati secondo le competenze specifiche, la trattazione e la gestione di particolari temi e compiti, conferendo loro i poteri necessari per darvi corretto adempimento.
  1. Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, composto da 3 (tre) membri eletti fra gli associati con una anzianità associativa di almeno 5 anni continuativi.
  2. I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti dall’Assemblea e non possono contemporaneamente essere membri del Comitato Direttivo.
  3. I Probiviri eleggono, tra i propri membri, a maggioranza, il Presidente del Collegio.
  4. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica per tre anni ed è competente a:
  5. interpretare, su richiesta degli organi statutari o degli associati, il presente Statuto nonché ogni altra norma regolatrice dell’Associazione;
  6. decidere sulle violazioni del presente Statuto da parte degli associati e/o in merito a condotte degli stessi che risultino disdicevoli, disonorevoli e/o comunque incompatibili con le finalità e gli scopi associativi, poste in essere nell’ambito o fuori dell’Associazione e/o tramite blog, social network, siti internet ed ogni altra forma di comunicazione facente capo e/o in qualunque modo riferibile all’Associazione e/o ai progetti dell’Associazione, promuovendo anche d’ufficio il relativo procedimento e deliberando entro sessanta giorni, qualora ne ricorrano i presupposti, l’adozione di uno dei seguenti provvedimenti:
  7. censura scritta;
  8. sospensione temporanea dalla partecipazione alla vita associativa e dal diritto a qualificarsi come associato, anche all’esterno dell’Associazione;
  • proposta al Consiglio Direttivo dell’espulsione dell’associato dall’Associazione;
  1. decidere sui reclami proposti avverso le decisioni del Presidente ovvero del Consiglio Direttivo, di rigetto della domanda di ammissione alla Associazione e su quelli relativi alla esclusione degli associati dall’Associazione e sull’accertamento delle cause di decadenza degli associati dagli organi associativi e/o dalla Associazione.
  2. verificare la corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti.
  3. L’Assemblea può deliberare la decadenza dalla carica di ciascun membro del Consiglio dei Probiviri per gravi motivi quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, la violazione del presente Statuto e/o ove ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 14, comma 1, lett. c).
  1. Il Comitato Scientifico è l’organismo preposto alla promozione, organizzazione e programmazione delle attività scientifiche e formative dell’Associazione, nonché deputato al controllo ed alla verifica della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica.
  2. Il Comitato Scientifico è composto da almeno 3 (tre) membri permanenti, di cui almeno uno facente parte del Consiglio Direttivo e da un numero variabile di associati coinvolti per specifici gruppi di studio e di ricerca, dal Coordinatore e dai Referenti dei Gruppi di studio specialistico.
  3. Il coordinatore ed i membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Comitato Direttivo e possono anche ricoprire altre cariche elettive in seno all’Associazione.
  4. Il Comitato Scientifico rimane in carica per tre anni si occupa di:
  5. verificare il livello e la qualità della produzione scientifica e delle attività culturali e formative dell’Associazione secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici riconosciuti, convalidati ed applicati dalla comunità scientifica internazionale di riferimento del settore di competenza dell’Associazione;
  6. organizzare e curare l’attività di formazione, aggiornamento e ricerca scientifica;
  7. organizzare e promuovere corsi di aggiornamento e di formazione negli ambiti di interesse dell’Associazione;
  8. coordinare le attività di studio e di ricerca organizzate in collaborazione con gruppi di interesse specifico interni all’Associazione e/o con altre associazioni sul territorio nazionale ed europeo.
  9. L’Assemblea e/o il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza dalla carica di ciascun membro del Comitato Scientifico per gravi motivi e/o ove ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 14, comma 1, lett. c).
  1. Per ciascuna Sezione Regionale dell’Associazione è nominato, su proposta volontariafra gli associati operanti nel territorio corrispondente che siano in regola con i pagamenti della quota annuale, un Referente Operativo Regionale. Possono altresì essere nominati quali Referenti Operativi Regionali, con le modalità di cui al presente articolo, anche membri del Consiglio Direttivo.
  2. La nomina è deliberata dal Consiglio Direttivo, previo esame dei curricula e delle competenze, con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
  3. Il Referente Operativo Regionale è responsabile delle attività dell’Associazione a livello locale e della gestione dei fondi riservati alla Sezione Regionale secondo quanto deliberato dagli Organi dell’Associazione in conformità al presente Statuto. Egli può essere dotato di poteri di spesa e delega all’incasso nell’ambito del suo mandato, su supervisione del Tesoriere e del Segretario
  4. Il Referente Operativo Regionale dura in carica tre anni e la sua nomina può essere revocata da parte del Consiglio Direttivo per gravi motivi e/o ove ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 14, comma 1, lett. c).
  1. Le cariche associative disciplinate dal presente Statuto sono svolte a titolo gratuito.
  2. Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per conto e a favore dell’Associazione da parte degli associati che siano titolari di cariche elettive in seno all’Associazione o che abbiano svolto attività formative, informative, divulgative, approvate dal Consiglio Direttivo, entro i limiti di budget e secondo le specifiche modalità che saranno stabiliti da apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo in conformità al presente Statuto.
  3. È esclusa in ogni caso la compensazione con i crediti vantati dall’Associazione.

1.Al fine di promuovere la più ampia diffusione delle proprie iniziative e attività, l’Associazione si impegna a consentire che la partecipazione alla vita associativa possa avvenire anche con modalità informatico ‑ telematiche e/o per mezzo di sistemi di conferenza telefonica audio-video, secondo le procedure specificamente disciplinate in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo in conformità al presente Statuto.

  1. L’esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Tesoriere, dovrà redigere un rendiconto economico e finanziario che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
  2. Il rendiconto economico e finanziario sarà pubblicato sul sito Internet e depositato presso l’ufficio amministrativo dell’Associazione.
  1. La quota associativa annuale ed il versamento di eventuali contribuzioni straordinarie rappresentano le forme obbligatorie di partecipazione all’Associazione e non costituiscono, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi dell’Associazione, né sono rimborsabili, nemmeno parzialmente, all’atto del recesso dell’associato e/o della sua esclusione né, tantomeno, in caso di scioglimento dell’Associazione.
  2. Ciascun nuovo associato dovrà provvedere al versamento della quota associativa in concomitanza con l’invio della domanda di iscrizione secondo quanto previsto dall’articolo 10 dello Statuto.
  3. Il versamento della quota associativa è condizione necessaria per l’acquisto, da parte di ciascun associato, della titolarità dei diritti stabiliti dal presente Statuto in favore degli associati, ivi compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.
  4. È fatta salva la facoltà per i singoli associati che lo desiderino di conferire apporti monetari ulteriori rispetto alla quota obbligatoria di partecipazione.
  1. A seguito dello scioglimento dell’Associazione deliberato, secondo le norme del presente Statuto, dall’Assemblea straordinaria, quest’ultima decide, altresì, sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo, devolvendolo ad altra associazione o ente con finalità analoghe a quelle proprie dell’Associazione e previste dal presente Statuto.
  2. È, in ogni caso, esclusa la ripartizione dell’eventuale attivo residuo tra gli associati.
  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni dell’Associazione, si applica la disciplina dettata dal Codice Civile e dalle altre leggi speciali in materia di associazioni.
  1. Per tutte le controversie nascenti dal presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione ed esecuzione, così come per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati o tra questi e l’Associazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna, essendo esclusa, e quindi derogata, ogni eventuale, diversa concorrente competenza.
  1. Gli associati regolarmente iscritti alla EDTNA/ERCA Filiale Italiana al giorno 01/01/2018 saranno automaticamente, per la durata di un anno, associati alla SIAN-Italia. Il Consiglio Direttivo in carica alla data di approvazione delle modifiche apportate al presente Statuto resterà in carica un ulteriore anno per permettere di finalizzare gli scopi assunti ed adottare i regolamenti interni necessari anche nel rispetto delle regole di affiliazione con EDTNA/ERCA.

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